Statuto
dell' Associazione "Italo-Capoverdiana "
1)
Costituzione e Sede
E’
costituita ai sensi della Legge 383/2000 art 6, l’Associazione
denominata “Associazione Italo-Capoverdiana”
La
sede dell'Associazione e' stabilita a Genova. L'indirizzo della sede
sociale potrà essere altrove trasferito, nell'ambito del Comune di
Genova, con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione
è proprietario ed unico legale utilizzatore del marchio e
dell'emblema che gli è proprio.
L’Associazione
è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
2)
Carattere dell' Associazione
l'
Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
L'Associazione
è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro.
L'Associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall'elettività e gratuità delle cariche associative.
I
soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell'accettazione
delle norme del presente Statuto.
L'
Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o
Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con
scopi sociali ed umanitari.
3)
Durata dell'Associazione
La
durata dell' Associazione è illimitata, può tuttavia sciogliersi
per delibera dell' Assemblea come specificato all’art. 19 del
presente Statuto.
4)
Scopi dell' Associazione
L’Associazione,
che si ribadisce non ha scopo di lucro, ha quale scopo la promozione
di attività culturali in Italia ed all'estero, favorendo lo sviluppo
tra i Soci e tra i cittadini di iniziative destinate alla loro
formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi
di informazione possibile.
Al
centro dell'attività dell' Associazione si pongono lo studio, la
ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e
l'aggiornamento culturale ed ambientale nei settori dell'economia,
dei problemi sociali e del tempo libero.
L'
Associazione potrà organizzare un servizio, volontario, di
assistenza e di supporto alle strutture esistenti.
I
Soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi
organizzati per favorire la maggior conoscenza e integrazione
sociale.
L'
Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per
associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che
coincidono, anche parzialmente con gli scopi del Circolo.
A
titolo esemplificativo l' Associazione svolgerà le seguenti
attività:
- Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.
- Attività ambientali: studi ed iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.
- Attività ricreative: teatro e trattenimenti musicali, sia da parte dei Soci, che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari.
- Attività associative: incontri, manifestazioni tra Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro.
- Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze giuridiche e sociali, costituzione di Comitati o gruppi di studio e ricerca.
- Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.
- Attività sportive;
- Ogni altra attività integrativa o complementare alle precedenti che risulti strumentale al conseguimento degli scopi sociali.
SOCI
5)
Requisiti dei Soci
Possono
aderire in qualità di Soci dell' Associazione persone fisiche
interessate, italiane o straniere, residenti in Italia di sentimenti
e comportamenti democratici.
Potranno
inoltre aderire alla Associazione, Soci Enti pubblici o privati
aventi finalità e scopi sociali umanitari.
I
soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
- Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l' Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di
qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e
non possono essere eletti a cariche sociali.
- Soci Fondatori: la qualifica di Socio Fondatore risulta dall'elenco generale dei Soci.
- Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma uguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l' anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall' Assemblea. Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito
- Soci Effettivi: per essere ammesso a Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore o Effettivo già iscritto e versare la quota di iscrizione all’atto di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
I
soci hanno tutti uguali diritti.
Sull'
ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibererà, durante
la prima riunione successiva alla data di domanda,
con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Il
nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua iscrizione,
dovrà corrispondere la quota associativa per l'anno in corso.
Il
contributo di iscrizione e la quota associativa annua sono definite
dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno finanziario devono
essere corrisposte da tutti i soci. Il contributo di iscrizione e la
quota associativa annua devono essere versati entro la fine del mese
nel quale e' stata accolta la domanda di adesione. In seguito la
quota associativa annuale dovrà essere versata entro il mese di
marzo di ogni esercizio.
L'
appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
La
qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell' anno. Le dimissioni hanno decorso dal primo giorno dell'esercizio successivo. Il socio dimissionario che non sia in regola con il versamento delle quote associative sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all'Associazione.
- per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l' ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione dell’elenco dei Soci . L’esclusione del socio ha decorso immediato;
- per reiterato ritardato pagamento dei contributi. Il socio dimissionario o il socio escluso non avranno diritto alcuno né alla restituzione della quota e/o contributi versati, né alla liquidazione del valore della quota associativa, né sul patrimonio dell’associazione;
- morte.
6)
Organi dell' Associazione
l'
Assemblea
Il
Consiglio Direttivo
Il
Presidente
I
Vicepresidenti
Il
Tesoriere
Il
Segretario
Tutte
le cariche sono gratuite, tuttavia il Consiglio Direttivo potrà
attribuire al Segretario una indennità annuale.
ASSEMBLEA
7)
Partecipazione all'Assemblea
L'
Assemblea dei Soci è l' Organo sovrano dell' Associazione ed è
costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della
quota associativa.
Hanno
diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria
tutti i Soci: Onorari, Fondatori, nonché i Soci Effettivi e
Benemeriti, secondo quanto disposto dal precedente Art. 5.
I
Soci aventi diritto al voto devono aver compiuto il 18° anno di età.
8)
Convocazione
L'
Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il
30 aprile per l' approvazione del bilancio precedente.
L’Assemblea
può essere indetta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente
del Consiglio Direttivo, quando questi lo ritenga necessario, oppure
quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio
Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
In
tale ultimo caso i richiedenti dovranno indicare l’ordine del
giorno della convocazione della convocanda Assemblea.
L’avviso
di convocazione deve essere inviato ai soci aventi diritto almeno
venti giorni prima della riunione a mezzo avviso inviato per posta
ordinaria o elettronica o consegnato a mano e deve contenere
l’indicazione della data , dell’ora, del luogo e dell’ordine
del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda
convocazione.
In
casi di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni e, in
questo caso, la convocazione può avvenire mediante posta
elettronica, ovvero via fax, o consegnata a mano, o comunicata
telefonicamente, fatti salvi i requisiti di convocazione di cui al
precedente comma (indicazione della data, del luogo, dell’ora e
dell’Ordine del Giorno)
9)
Costituzione e deliberazione dell' Assemblea. Validità
L’Assemblea
sia in via Ordinaria, sia in via Straordinaria è validamente
costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà
dei Soci con diritto di voto più uno; in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
In
via Ordinaria, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei
presenti.
In
via Straordinaria le deliberazioni sono adottate con la maggioranza
dei 2/3 dei presenti.
E'
ammesso l' intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in
numero superiore a due e non sono ammessi i voti per corrispondenza.
L'
Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di
questi da persona designata dall' Assemblea.
Le
deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la
minoranza, fatto salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
10)
Forma di votazione dell' Assemblea
L'
Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del
Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare
importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in questo caso, scegliere
due scrutatori tra i presenti.
Ogni
Socio avrà diritto a esprimere un voto.
11)
Compiti dell' Assemblea
All'
Assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla nomina del revisore dei conti;
- procedere all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del bilancio preventivo di gestione dell’Associazione;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell' Associazione sull' attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
b)
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell' Associazione;
- deliberare sulle proposte di modica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
12)
Compiti del Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo ha l' amministrazione ordinaria e straordinaria
dell' Associazione. Fissa il
contributo di iscrizione e la quota associativa annua.
Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti tra tutti i
soci. I Consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili
Chi intende essere eletto nel
Consiglio Direttivo deve depositare la propria candidatura presso la
sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata
dall’assemblea.
Risulteranno
eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti
nell’ambito delle candidature di cui alla precedente lettera a) e
delle candidature di cui al comma precedente
Il
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un
Vicepresidente con funzioni di Vicario, un Segretario ed il
Tesoriere-Cassiere.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo
ritenga utile e, comunque, almeno una volta a bimestre, redigendo per
ciascuna seduta un verbale. Il Consiglio Direttivo può essere
convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 dei Consiglieri.
L’avviso
di convocazione deve essere diramato a tutti i membri, a mezzo
comunicazione inviata per posta ordinaria o elettronica, almeno 10
giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione
della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della
riunione. In caso di urgenza l’avviso a comunicazione potrà essere
comunicato anche a mezzo telefono, purché almeno tre giorni prima
della data fissata per la riunione .Il verbale delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e’ redatto dal Segretario o, qualora lo
stesso non sia nominato o sia assente, da altro consigliere designato
di volta in volta con funzioni di segretario della seduta.
Tutti
i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la
massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo.
Non
può essere membro del Consiglio Direttivo chi ha meno di 18 anni.
Nel
caso in cui venga meno, per qualunque motivo, un componente del
Consiglio Direttivo, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio
stesso mediante cooptazione salvo ratifica alla prima successiva
assemblea.
Nel
caso in cui si verificasse il venire meno della maggioranza dei
Consiglieri eletti, decadrà l’intero Consiglio Direttivo con
l’obbligo per il Presidente di convocare l’Assemblea con urgenza.
13)
Validità
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti
in carica. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le
deliberazioni relative all’ammissione ed esclusione dei soci,
determinazione del contributo di iscrizione e della quota
associativa, formazione del conto consuntivo e del bilancio
preventivo, approvazione di regolamenti interni all’associazione,
cooptazioni di consiglieri dovranno essere assunte con il voto
favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio
Direttivo.
14)
Cariche
Le
cariche del Consiglio Direttivo sono:
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente con funzioni di Vicario;
- Il Tesoriere-Cassiere.
- Il Segretario
Il
Presidente,
rappresenta legalmente l' associazione di fronte a terzi e in
giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e
giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; il Presidente del
Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure
speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il
Presidente sovraintende in particolare all' attuazione delle
deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente dura in carica tre ed è rieleggibile.
In
caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal
Consiglio Direttivo, il Presidente è sostituito dal Vicario sino
alla successiva Assemblea Straordinaria.
Il
Vice-Presidente sostituisce il
Presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o
impedimento o per delega dello stesso Presidente.
Il
Consiglio Direttivo incaricherà un proprio componente– il
Tesoriere
- di curare materialmente la gestione economica dell' Associazione
stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio
Direttivo con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli
competono.
Il
Tesoriere deve annualmente compilare le bozze del bilancio preventivo
e consuntivo e deve redigere una relazione sulla gestione economica
della Associazione da sottoporre all' Assemblea.
Tutti
i prelevamenti di cassa o qualsiasi altra spesa deve essere
necessariamente approvata per iscritto dal Presidente e sottoscritta
dal Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo potrà nominare, anche al di fuori dei suoi
membri e fissandone il compenso, un Segretario,
con funzioni prettamente operative e con il compito principale di:
- assistere il Presidente o il Vice-Presidente nell’adempimento dei loro compiti e operare in aderenza a quanto da Essi disposto;
- curare l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
- provvedere alla tenuta del libro dei soci;- organizzare le manifestazioni di carattere generale.
REVISORE
DEI CONTI
15)
Compiti del Revisore dei Conti
Il
Revisore dei Conti può essere eventualmente nominata dall'
Assemblea. Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'
uso, il controllo sulla gestione amministrazione dell' Associazione.
Egli
dovrà redigere la sua relazione all' Assemblea relativamente ai
bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
Il
Revisore dei Conti dura in carica tre anni è rieleggibile e potrà
essere scelto fra persone estranee all' Associazione, avuto riguardo
della sua competenza.
FINANZE
E PATRIMONIO
15)
Entrate dell' Associazione
Le
entrate dell' Associazione sono costituite:
- dai contributi di iscrizione e dalle quote associative annuali;
- da versamenti volontari degli associati;
- da donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere sia nazionali che internazionali
- da rendite del proprio patrimonio;
- eccedenze attive delle gestioni annuali
- proventi netti di manifestazioni o pubblicazioni dell'Associazione ogni altra entrata non preclusa alla legge o dallo scopo sociale.
L'esercizio
finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla
fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo
della gestione da presentarsi all'Assemblea con la relazione del
Revisore dei Conti.
E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché' fondi o riserve o capitale durante la vita
dell'associazione.
16)
Diritti del Socio al patrimonio sociale
Il
Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell' Associazione
perde ogni diritto al patrimonio sociale. E' escluso qualsiasi
rimborso ai soci in caso di recesso.
17)
Verbali
Delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i
verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali
firmati dal Presidente e dal Segretario o, in assenza di nomina del
Segretario, dal Consigliere verbalizzante che sia all’uopo
designato dal presidente o, nei casi in cui sia richiesto, da un
Notaio.
NORME
FINALI E GENERALI
18)
Modifiche statutarie
Le
proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al
voto dell’Assemblea Generale Straordinaria. Per l’approvazione
della proposta di modifica è necessario, in prima convocazione, il
voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza assoluta
degli aventi diritto.
Le
modifiche dello statuto che non incidono sui diritti degli associati
ma concernono unicamente il funzionamento interno dell’associazione
e dei suoi organi possono essere deliberate dall’Assemblea Generale
Straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole della
maggioranza dei due terzi dei voti presenti (in proprio o per
delega); in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei voti presenti (in proprio o per delega).
19)
Scioglimento e liquidazione
Per
deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, da sottoporsi
al voto dell'Assemblea Generale Straordinaria, occorre la presenza,
sia in prima sia in seconda convocazione, dei tre quarti dei soci
iscritti ( in proprio o per delega).
L’eventuale
scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto al voto
dell’Assemblea Generale Straordinaria e riportare la maggioranza
dei due terzi dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per
delega).
La
proposta di scioglimento può essere avanzata:
- dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
- dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, previa motivata richiesta scritta.
In
caso di scioglimento dell' Associazione l' Assemblea designerà uno o
più liquidatori determinandone i poteri.
L'eventuale
patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione
dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altre
Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità
20)
Regolamento interno
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a
cura del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie
sopra formulate.
21)
Utili ed avanzi di gestione
E'
fatto divieto all' Associazione di distribuire, anche in modo
indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o
capitale durante la vita dell' Associazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli
utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali
o di quelle ad esse direttamente connesse.
22)
Nomina alle cariche
Tutte
le cariche sociali possono essere coperte dai soci ordinari ed i
relativi mandati hanno durata triennale così come precedentemente
stabilito. I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per
l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati.
Quando
una carica rimanga vacante, per dimissioni o altra causa, viene
nominato, secondo le norme del presente Statuto, un subentrante, il
mandato del quale ha la stessa scadenza che competeva al mandato
del
titolare sostituito.
Le
cariche dell’Associazione non sono retribuite, salvo quanto
previsto ai precedenti Artt.6 e 14 circa il compenso del segretario.
23)
Deleghe
Il
socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle
Assemblee da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta.
E’
fatto divieto di rilasciare deleghe ai componenti il Consiglio
Direttivo ed ai Revisori dei Conti. Un socio può essere portatore di
non più di tre deleghe.
24)
Controversie
Ogni
controversia che dovesse sorgere tra gli associati e che possa essere
oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio
arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti
in seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di
società socie), e il terzo scelto da questi ultimi – sempre in
seno ai soci dell’associazione (o legali rappresentanti di società
socie) - con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su
quest’ultimo sarà nominato, anche al di fuori dei soci o legali
rappresentanti di società socie, su istanza della parte più
diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà
sede a Genova e deciderà in via equitativa con il solo obbligo della
redazione scritta del lodo.
25)
Rinvio Norme finali e transitorie
Per
tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico
italiano.
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